Con l’acronimo PAUR si indica il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, definito dall’art. 27bis del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, ed entrato in vigore dal 21 luglio 2017.
Ai sensi del comma 1 del riferito articolo, “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».
Già dalla piana lettura del primo comma si evince la natura unitaria e omnicomprensiva del procedimento amministrativo in parola. Un procedimento estremamente ampio e complesso, che ha come presupposto la necessaria sottoposizione a VIA del progetto da approvare, ma che comprende, altresì, il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all’esercizio dell’iniziativa progettuale.
Il dettato normativo circoscrive l’operatività di tale disciplina ai soli «procedimenti di VIA di competenza regionale». Sono, dunque, esclusi i procedimenti di VIA statale e i procedimenti che non prevedono, per la realizzazione dell’opera, la sottoposizione della stessa a valutazione d’impatto ambientale.
Anche in ragione di quanto detto, “autorità competente” all’istruttoria del PAUR è la «pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome» (cfr. art. 7 bis, D.lgs. 152/2006).
La normativa in commento detta anche i termini per la conclusione del procedimento che, per espressa previsione (comma 8 del ripetuto art. 27 bis), sono perentori (“Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”).
Si tratta quindi, in potenza, di uno strumento sorprendentemente ampio e agile, nato per offrire un momento di sintesi procedimentale al proponente.
Non sono mancate, tuttavia, criticità in sede di prima applicazione della norma, anche per quanto attiene il mancato rispetto delle esatte scansioni procedimentali.
Così, in una vicenda patrocinata dal nostro studio, il Tar ha censurato il silenzio serbato dall’Amministrazione, rilevando che “Invero il procedimento volto all’esame della richiesta di valutazione d’impatto ambientale sull’istanza avanza dalla ricorrente, non risulta essere stato portato avanti nei termini perentori previsti dall’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006; da cui deriva la fondatezza del presente ricorso volto a censurare il silenzio inadempimento dell’amministrazione.
L’amministrazione costituita non ha peraltro fornito alcuna giustificazione del ritardo evidenziato in ricorso.
Ciò premesso, deve però essere precisato che la disposizione normativa che viene in rilievo, fedelmente riportata in ricorso, indica quali siano le diverse fasi del procedimento che viene in rilievo, per il completamento di ciascuna delle quali è previsto un termine perentorio.
Poiché lo svolgimento di tutte queste fasi è necessario affinché possa considerarsi correttamente eseguito il procedimento in questione, deve ritenersi che all’inadempimento dell’amministrazione non consegua l’obbligo di definire il procedimento, puramente e semplicemente, entro un breve termine, insufficiente a svolgere le fasi ancora mancanti; ma che a tale inadempimento consegua l’obbligo di riattivarlo – dal momento in cui era stato indebitamente interrotto – portandolo a termine, previo il corretto svolgimento di tutte le sue fasi, nei tempi normativamente previsti”. (Tar Palermo, sentenza n. 425/2019).
Avv. Serena Viola