LA RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER LE DIFFORMITA’ ED I VIZI DELL’OPERA

Category: Civile

Il contratto di appalto è particolarmente diffuso nella prassi, dal momento che la realizzazione delle opere nel settore dell’edilizia avviene sulla base di tale tipo di contratto.

Una delle contestazioni che insorge con maggiore frequenza fra i contraenti riguarda la non corretta esecuzione dell’opera (sia per le difformità rispetto al progetto pattuito con il committente sia per la presenza di vizi funzionali), che spinge talvolta a negare il corrispettivo all’appaltatore.

In caso di difetti o difformità, la legge prevede una garanzia ex lege in capo all’appaltatore e a beneficio del committente, il quale ha, però, il dovere di attivare la garanzia tempestivamente, dal momento che la legge subordina i suoi diritti a termini sia di decadenza che di prescrizione.

Il committente deve, infatti, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1667, comma 2, c.c.); il legislatore vuole evitare che il committente segnali i difetti a lunga distanza di tempo dal momento in cui sono stati scoperti, per dare immediatamente all’appaltatore l’opportunità di difendersi, e, laddove le difformità e i vizi sussistano effettivamente, di porvi rimedio.

Fra le parti, però, potrebbero sorgere dei contrasti in merito alle modalità con cui la denunzia deve essere effettuata; in particolare, l’appaltatore potrebbe eccepire che la denunzia non è stata correttamente presentata dal punto di vista della forma oppure del contenuto.

Con riferimento alla forma della denunzia, la legge non prescrive nulla di particolare: conseguentemente, si può ritenere che la denunzia possa essere presentata in assoluta libertà di forme, e, pertanto, anche oralmente. Una situazione diversa si ha, ovviamente, nel caso particolare in cui il contratto abbia stabilito l’osservanza di una determinata forma per la denunzia.

Con riguardo, invece, al contenuto della denunzia, la Corte di Cassazione ha reputato sufficiente una contestazione anche piuttosto vaga da parte del committente, che però deve essere successivamente dettagliata.

Più precisamente, la Cassazione ha avuto modo di affermare che non occorre una denuncia specifica e analitica delle difformità e dei vizi dell’opera, tale, cioè, da consentire l’individuazione di ogni anomalia di quest’ultima, essendo, per converso, sufficiente a impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l’appaltatore una pur sintetica individuazione dei difetti, suscettibile di conservare l’azione di garanzia anche con riferimento a quelle difformità e a quei vizi accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. Civ. nn. 25433/13, 11520/11).

Una volta attivata tempestivamente la suddetta garanzia, poi, lo spettro dei rimedi a favore del committente risulta ampio: oltre all’azione di esatto adempimento, il committente può, infatti, chiedere la riduzione del prezzo, o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, mentre rimane sempre salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

Avv. Michele Pecorelli